L’Unione europea vuole rafforzare l’assistenza consolare ai cittadini che si trovano in Paesi extra-Ue senza un’ambasciata o un consolato del proprio Stato. Il Parlamento europeo ha approvato una nuova posizione sulla riforma delle regole di protezione consolare, che prevede una maggiore cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche e un ruolo più incisivo delle delegazioni dell’Ue, soprattutto in caso di guerre, calamità naturali ed evacuazioni. La revisione delle direttive europee deve ancora essere approvata definitivamente dal Consiglio, ma interviene su un diritto che milioni di cittadini possono già esercitare quando viaggiano fuori dall’Unione.
Per un italiano rimasto senza passaporto, coinvolto in un incidente grave o bloccato in un Paese dove l’Italia non è rappresentata, l’assistenza può arrivare dall’ambasciata francese, tedesca o di qualsiasi altro Stato membro presente sul territorio. È un diritto previsto dai trattati europei, spesso poco conosciuto, che la riforma punta a rendere più efficace attraverso procedure comuni e una migliore organizzazione degli interventi.
Il provvedimento arriva dopo una serie di emergenze internazionali che hanno mostrato i limiti della cooperazione consolare: dalla pandemia di Covid-19 all’evacuazione dall’Afghanistan nel 2021, fino ai rimpatri dal Medio Oriente del marzo 2026. In situazioni di questo tipo, le rappresentanze diplomatiche devono assistere contemporaneamente cittadini di nazionalità diverse, spesso con personale e mezzi insufficienti.
Quando un italiano può chiedere assistenza all’ambasciata di un altro Paese Ue
Il diritto alla protezione consolare è sancito dall’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali. La direttiva 2015/637 stabilisce come debba essere applicato.
Il principio è quello della parità di trattamento: un cittadino europeo che si trova in un Paese terzo dove il proprio Stato non è rappresentato può ricevere assistenza dalle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro alle stesse condizioni previste per i cittadini di quest’ultimo.
Se un italiano si trova in un Paese africano o asiatico dove non esiste una rappresentanza italiana, per esempio, può rivolgersi al consolato spagnolo o all’ambasciata francese, se presenti. Non deve necessariamente cercare una rappresentanza italiana in un Paese vicino.
La normativa contempla diverse situazioni: arresto o detenzione, malattia grave, incidenti, vittime di reati, decessi, necessità di rimpatrio e perdita dei documenti di viaggio. L’assistenza varia a seconda del problema e delle condizioni locali.
In caso di arresto, il consolato può aiutare a contattare i familiari, fornire informazioni sui servizi di assistenza legale e verificare le condizioni di detenzione. Non può però annullare un provvedimento giudiziario straniero né ottenere automaticamente il rilascio della persona. In caso di ricovero ospedaliero, può facilitare le comunicazioni con i parenti e contribuire a individuare strutture o servizi disponibili. Anche qui la protezione consolare non sostituisce un’assicurazione sanitaria e non garantisce il pagamento delle cure.
Il diritto può essere esercitato anche quando un’ambasciata nazionale è formalmente presente nel Paese, ma non è effettivamente in grado di fornire assistenza. La direttiva considera infatti le difficoltà concrete di accesso alla rappresentanza, comprese quelle legate alla distanza e alle circostanze locali.
La tutela non è subordinata al possesso materiale del passaporto. Se i documenti sono stati rubati, il consolato che presta assistenza può rivolgersi alle autorità dello Stato di cittadinanza per verificare l’identità della persona.
La normativa prevede inoltre che gli Stati membri possano organizzarsi preventivamente per distribuire i compiti consolari. In alcuni Paesi una determinata ambasciata può quindi assumere il ruolo di riferimento per i cittadini europei non rappresentati, pur restando possibile richiedere assistenza urgente a un’altra rappresentanza disponibile.
La protezione, tuttavia, non è necessariamente gratuita. In caso di prestiti, spese straordinarie o rimpatri assistiti, possono essere applicate le condizioni economiche previste dallo Stato che interviene. I meccanismi europei consentono il recupero delle somme anticipate attraverso il Paese di cittadinanza del beneficiario.
Le nuove regole
La proposta di revisione è stata presentata dalla Commissione europea il 6 dicembre 2023 e modifica due direttive: la 2015/637, dedicata alla cooperazione consolare, e la 2019/997, relativa al documento di viaggio provvisorio dell’Ue.
La questione centrale riguarda la capacità di intervenire durante emergenze che coinvolgono contemporaneamente cittadini di diversi Stati membri. Quando scoppia una guerra o vengono chiuse improvvisamente le frontiere, le singole ambasciate possono non disporre di informazioni aggiornate, personale sufficiente o collegamenti per assistere tutte le persone presenti.
La riforma prevede una cooperazione più stretta tra i consolati e una migliore ripartizione delle responsabilità durante le crisi, con procedure per la preparazione e il coordinamento degli interventi.
La modifica più rilevante riguarda le delegazioni dell’Unione europea, la rete diplomatica che rappresenta Bruxelles nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Oggi il loro ruolo è principalmente quello di facilitare il coordinamento tra le autorità nazionali, mentre la protezione consolare individuale rimane una responsabilità degli Stati membri.
Secondo il testo modificato dal Consiglio, le delegazioni potrebbero partecipare più direttamente alla preparazione delle risposte alle emergenze e alla cooperazione consolare locale. In determinate circostanze potrebbero anche svolgere specifiche attività di assistenza. Non diventerebbero però consolati europei destinati a sostituire le ambasciate nazionali.
La revisione interviene su una difficoltà emersa in diverse crisi recenti: quando un Paese europeo dispone di un’ambasciata in una determinata area e altri Stati membri non sono rappresentati, la stessa struttura può trovarsi a dover gestire richieste provenienti da numerose nazionalità. La condivisione delle informazioni e delle capacità operative diventa allora decisiva.
Nel marzo 2026, durante la crisi in Medio Oriente, l’Unione ha organizzato voli di rimpatrio attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile, coinvolgendo diversi governi nazionali. Il sistema permette agli Stati di mettere a disposizione aerei e altre risorse, con il coordinamento del Centro europeo di risposta alle emergenze.
A determinate condizioni, Bruxelles può finanziare fino al 75% dei costi dei voli che riservano almeno il 30% dei posti a cittadini di Stati membri diversi da quello che ha richiesto l’intervento. Attraverso rescEU, quando non sono disponibili sufficienti capacità nazionali, il finanziamento può arrivare al 100%. Il meccanismo di protezione civile resta distinto dalla normativa consolare, ma può sostenere concretamente le evacuazioni.
Il percorso legislativo della riforma ha evidenziato anche differenze tra Parlamento e Consiglio.
Nell’aprile 2024 gli eurodeputati avevano adottato una prima posizione chiedendo, fra le altre cose, di estendere la protezione anche ai rifugiati riconosciuti e agli apolidi residenti nell’Unione. Il Consiglio ha successivamente modificato in modo sostanziale la proposta, rendendo necessaria una seconda consultazione parlamentare.
Il nuovo testo non riprende una modifica inizialmente proposta dalla Commissione per chiarire ulteriormente la definizione di cittadino “non rappresentato”. Riduce inoltre il livello di dettaglio delle disposizioni sulle informazioni che devono essere fornite ai cittadini, mentre amplia il ruolo delle delegazioni dell’Ue nella cooperazione consolare.
Il 7 ottobre 2026 il Parlamento ha adottato la propria seconda posizione sulla base della relazione dell’eurodeputata tedesca Lena Düpont, del Partito popolare europeo.
La procedura è quella di consultazione, prevista dall’articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il parere del Parlamento è obbligatorio, ma non vincolante: il Consiglio non è tenuto a recepire gli emendamenti degli eurodeputati. Al 9 ottobre il fascicolo legislativo risulta ancora in attesa della decisione finale.
Passaporto rubato o smarrito fuori dall’Ue: come ottenere un documento per tornare a casa
Un’altra novità interessa direttamente chi perde il passaporto durante un viaggio. Dal 9 dicembre 2025 è operativo il nuovo documento di viaggio provvisorio europeo, denominato EU Emergency Travel Document (Eu Etd), introdotto dalla direttiva 2019/997. Il formato aggiornato presenta caratteristiche di sicurezza rafforzate e permette ai cittadini europei non rappresentati di ottenere un documento sostitutivo per il rientro.
Il documento è pensato per chi ha subito il furto, lo smarrimento o la distruzione del passaporto in un Paese extra-Ue dove il proprio Stato non dispone di una rappresentanza consolare. Può essere rilasciato dall’ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro, dopo la verifica dell’identità e della cittadinanza con le autorità nazionali.
La procedura richiede di fornire le informazioni necessarie all’identificazione, eventuali altri documenti disponibili e una fotografia. Nei casi ordinari, il rilascio dovrebbe avvenire entro sette giorni lavorativi. La Commissione europea precisa che lo Stato che emette il documento può applicare le stesse tariffe previste per il rilascio dei propri documenti nazionali di emergenza.
L’Eu Etd non sostituisce un passaporto ordinario. È valido per un solo viaggio verso lo Stato di cittadinanza, il Paese di residenza o, in circostanze eccezionali, un’altra destinazione. La durata è limitata al tempo necessario per completare il trasferimento e, salvo eccezioni, non può superare i 15 giorni di calendario.
Il rilascio dell’Eu Etd è gratuito presso le rappresentanze diplomatiche italiane, come indicano le informazioni pubblicate da diversi uffici consolari della Farnesina. Il beneficiario deve restituire il documento alle autorità competenti una volta arrivato a destinazione.
La nuova disciplina sul documento di emergenza è già applicabile, indipendentemente dalla riforma consolare ancora all’esame del Consiglio. Quest’ultima interviene sul coordinamento tra gli Stati, sulla gestione delle crisi e sul coinvolgimento delle delegazioni europee.
Per verificare quali ambasciate o consolati siano disponibili, i cittadini possono utilizzare il servizio di ricerca delle rappresentanze diplomatiche europee della Commissione. La Farnesina mette invece a disposizione Viaggiare Sicuri per le informazioni sulle condizioni dei Paesi di destinazione e Dove siamo nel mondo per segnalare volontariamente la propria presenza all’estero.
La revisione delle direttive, intanto, resta nelle mani del Consiglio dell’Ue, che dovrà decidere il testo definitivo e stabilire entro quali limiti le delegazioni europee potranno svolgere direttamente attività di assistenza consolare nei Paesi terzi.

