Oblio oncologico, perché una vecchia diagnosi di tumore può ancora pesare su mutui e assicurazioni in Europa

Una diagnosi oncologica può pesare sulla vita economica anche dopo la fine delle cure. Bruxelles cerca regole comuni dopo il fallimento dell'accordo volontario con il settore assicurativo
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Commissione europea
Commissione Europea, immagine di archivio (Canva)

Una persona può essere guarita da un tumore da anni e continuare a pagarne le conseguenze quando chiede un finanziamento o sottoscrive un’assicurazione. La malattia non è più presente, ma la diagnosi resta nella sua storia clinica e può incidere sulle condizioni economiche proposte da una compagnia. È la discriminazione che la Commissione europea vuole affrontare attraverso una consultazione pubblica che si chiude oggi, 27 ottobre 2026, dedicata all’accesso ai servizi finanziari per le persone guarite dal cancro.

L’obiettivo di Bruxelles è impedire che, trascorso un determinato periodo dalla fine delle cure, una precedente diagnosi oncologica possa essere utilizzata per stabilire il prezzo o le condizioni di accesso a prodotti finanziari, come le assicurazioni sulla vita collegate ai mutui. Il principio è quello del diritto all’oblio oncologico: la possibilità di non essere più obbligati a dichiarare una malattia superata e di non subire indagini su quella parte della propria storia sanitaria.

La questione è entrata nell’agenda europea nel 2021, con il Piano europeo di lotta contro il cancro. Tre anni dopo l’avvio dei confronti tra associazioni dei pazienti, medici, consumatori e settore assicurativo, l’Unione non è però riuscita a raggiungere un accordo su un codice di condotta volontario comune. La nuova consultazione, aperta il 29 settembre, serve a individuare strumenti diversi per rendere effettiva la tutela nei Paesi membri.

Il problema riguarda una fase della vita dei pazienti che raramente occupa il centro del dibattito sulle politiche oncologiche. I progressi nella diagnosi e nei trattamenti hanno aumentato le possibilità di sopravvivenza, ma la guarigione clinica non coincide necessariamente con il ritorno alle stesse opportunità economiche delle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi di cancro.

Guariti dal tumore, ma ancora considerati un rischio per le assicurazioni

Per comprendere le conseguenze di questa disparità bisogna partire dal funzionamento di un prodotto molto comune: l’assicurazione sulla vita associata a un finanziamento.

Chi acquista una casa può scegliere, o in determinate circostanze essere invitato, a sottoscrivere una polizza che copra il rimborso del debito in caso di morte. La compagnia valuta il rischio assicurativo e può richiedere informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato.

Una precedente patologia oncologica può diventare un elemento della valutazione anche quando le terapie sono terminate e non si sono verificate recidive. Le conseguenze possono comprendere premi più elevati, condizioni contrattuali meno favorevoli o difficoltà nell’ottenere una copertura.

Non significa che ogni persona guarita riceva necessariamente un rifiuto o che una banca possa automaticamente negare un mutuo per una diagnosi passata. Il problema nasce quando la valutazione assicurativa continua a utilizzare informazioni cliniche che, dopo un determinato intervallo, non dovrebbero più determinare un trattamento sfavorevole.

La Commissione europea riconosce esplicitamente che le persone in remissione da lungo tempo possono incontrare ostacoli nell’accesso ai servizi finanziari anche molti anni dopo la conclusione delle cure. La consultazione punta a raccogliere informazioni sulle difficoltà ancora presenti e sui possibili strumenti per superarle.

Il rapporto tra tumori e disuguaglianze europee non si esaurisce nelle opportunità di trattamento. Le differenze tra Stati emergono già nell’incidenza della malattia: uno studio presentato al Congresso europeo di oncologia ESMO 2026 ha individuato forti disparità tra i Paesi dell’Unione, con variazioni particolarmente marcate per i tumori del polmone e della cervice uterina. Il diritto all’oblio riguarda una disuguaglianza successiva, legata alla possibilità di ricostruire la propria vita economica dopo la malattia.

La difficoltà di costruire regole comuni dipende anche dalla diversa funzione che le informazioni mediche assumono per pazienti e assicuratori. Per chi è guarito, continuare a dichiarare una diagnosi remota può significare essere valutato sulla base di una condizione non più attuale. Per le compagnie, invece, le informazioni sanitarie sono tradizionalmente utilizzate per quantificare i rischi coperti dai contratti.

Il diritto all’oblio oncologico interviene proprio su questo equilibrio: stabilisce che, trascorso un intervallo definito, determinate informazioni non possano più essere richieste o utilizzate per applicare condizioni peggiorative.

L’Unione ha già introdotto una tutela specifica nella direttiva 2023/2225 sul credito ai consumatori. Il testo stabilisce che i dati relativi a una precedente diagnosi oncologica non debbano essere utilizzati nelle assicurazioni collegate a un contratto di credito dopo un periodo fissato dagli Stati membri, comunque non superiore a 15 anni dalla fine delle cure.

La disposizione rappresenta un riferimento europeo, ma ha un ambito circoscritto. Non costituisce, da sola, una disciplina uniforme dell’oblio oncologico per ogni contratto assicurativo e ogni servizio finanziario.

È su questo terreno più ampio che la Commissione sta cercando nuove soluzioni, dopo il mancato accordo volontario avviato nell’ottobre 2023.

In Italia il diritto esiste già

L’Italia dispone di una normativa specifica dal 2 gennaio 2024, quando è entrata in vigore la legge 193 del 2023. Il provvedimento vieta, nei casi e nei termini stabiliti, di richiedere informazioni su precedenti patologie oncologiche oppure di sottoporre le persone a indagini e accertamenti riguardanti la malattia superata.

La regola generale prevede che il diritto maturi dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive. L’intervallo scende a cinque anni quando la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni.

La disciplina italiana contiene tuttavia un elemento meno conosciuto: il periodo di attesa può essere ulteriormente ridotto a seconda del tipo di tumore e delle sue caratteristiche cliniche.

Il decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 ha individuato un primo elenco di patologie per le quali il diritto all’oblio matura prima della scadenza ordinaria. Per un tumore del colon-retto al primo stadio, per esempio, il termine previsto è di un anno dalla conclusione del trattamento, così come per il tumore del testicolo. Per alcune altre patologie l’intervallo è di cinque, sei o sette anni, secondo le specifiche condizioni indicate dal decreto.

La differenziazione tiene conto del fatto che i tumori non hanno tutti la stessa evoluzione clinica e che le probabilità di guarigione possono variare considerevolmente. La legge evita così di applicare indistintamente lo stesso periodo di attesa a malattie con caratteristiche e prognosi differenti.

Questa impostazione si collega a un obiettivo più ampio del Piano europeo di lotta contro il cancro, che comprende anche il miglioramento della qualità della vita dopo le cure.

Le tutele italiane non si limitano alle polizze sulla vita. La legge disciplina i rapporti con banche, istituti di credito e imprese assicurative, ma interviene anche sull’accesso alle procedure di adozione e su determinati ambiti lavorativi.

Per i contratti assicurativi, il divieto comprende la richiesta di informazioni e di visite mediche finalizzate ad accertare una precedente patologia oncologica quando siano maturati i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere applicati limiti, costi o trattamenti differenti determinati esclusivamente dalla storia oncologica che deve essere dimenticata.

Il diritto riguarda anche le informazioni già comunicate prima della maturazione dei termini. In questi casi la persona interessata può richiedere la cancellazione dei dati e l’eliminazione delle eventuali condizioni contrattuali peggiorative collegate alla precedente malattia.

Nel gennaio 2026 l’IVASS, l’autorità italiana di vigilanza sulle assicurazioni, è intervenuta con il provvedimento 169 per aggiornare le regole di informazione precontrattuale e di gestione dei dati. La disciplina stabilisce, tra l’altro, che le imprese assicurative cancellino le informazioni sulla patologia oncologica pregressa entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione che attesta l’avvenuto oblio.

Il provvedimento precisa anche il riferimento temporale utilizzato per calcolare la conclusione delle cure: in assenza di recidive, viene considerata la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Come ottenere il certificato e perché Bruxelles cerca ancora regole comuni

Per esercitare il diritto previsto dalla legge italiana è possibile richiedere un certificato che attesti la maturazione dei requisiti per l’oblio oncologico.

Le modalità sono disciplinate dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024. La domanda può essere presentata a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a un medico del Servizio sanitario nazionale competente per la patologia, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.

Il certificato deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, una volta verificati i requisiti. Il rilascio è gratuito. Il documento serve ad attestare il diritto senza obbligare l’interessato a rendere nuovamente accessibili tutti i dettagli della precedente storia oncologica.

Questo meccanismo permette anche a chi aveva sottoscritto un contratto prima di maturare il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni sanitarie che non possono più essere utilizzate.

Il fatto che l’Italia abbia già adottato una normativa specifica non esaurisce il problema europeo. La Commissione osserva che il diritto all’oblio oncologico non è ancora garantito in tutti gli Stati membri e che le discipline nazionali, dove presenti, possono differire per requisiti e ambito di applicazione.

Una persona guarita potrebbe quindi incontrare condizioni differenti quando cerca una copertura assicurativa in un altro Paese europeo. Le divergenze assumono particolare rilievo per i cittadini che lavorano, si trasferiscono o acquistano servizi finanziari oltre i confini nazionali.

La questione investe anche il funzionamento del mercato unico. La tutela dei consumatori e la possibilità di accedere a servizi finanziari transfrontalieri richiedono regole sufficientemente comprensibili, pur in presenza di sistemi assicurativi e sanitari differenti.

Il progetto originario della Commissione puntava a un codice di condotta europeo concordato tra le parti interessate. Il confronto avviato nel 2023 non ha però prodotto un’intesa. Per questo Bruxelles ha deciso di raccogliere nuovi contributi e valutare ulteriori strumenti, compresa la possibilità di elaborare orientamenti europei per rendere effettivo il diritto all’oblio a livello nazionale.

La consultazione del 27 ottobre coinvolge rappresentanti dei pazienti, organizzazioni mediche, associazioni dei consumatori, banche, assicurazioni e autorità nazionali. Non coincide con l’adozione di una nuova legge europea: le risposte raccolte serviranno alla Commissione per stabilire le successive iniziative.

Il confronto riguarda anche il modo in cui le regole vengono applicate concretamente. Riconoscere un diritto sulla carta non equivale necessariamente a renderlo semplice da esercitare quando si presenta una richiesta di assicurazione o si tratta un finanziamento.

La Commissione dovrà ora valutare se le differenze tra gli Stati possano essere affrontate attraverso orientamenti comuni e altri strumenti di coordinamento oppure se siano necessarie iniziative ulteriori. Il termine per inviare contributi alla consultazione è fissato alle 23:59 del 27 ottobre 2026.