Aml Package, l’Europa riscrive le regole antiriciclaggio: cosa cambia per l’Italia

Il pezzo è a cura di Amilcare Sada, Partner di A&O Shearman, e Matteo Fanton, Senior Associate di A&O Shearman
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Euro canva
Banconote euro (Canva)

Riceviamo e pubblichiamo da Amilcare Sada, Partner di A&O Shearman, e Matteo Fanton, Senior Associate di A&O Shearman

Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue l’Anti-Money Laundering Package (“Aml Package”), con l’obiettivo di potenziare l’arsenale normativo contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ad oggi molto frammentato a livello europeo. I cambiamenti all’attuale impianto normativo sono radicali, ma l’entrata in vigore è graduale, fino al 2029. Una volta completata, porterà con sé modifiche profonde all’intero sistema europeo di prevenzione.

Il “pacchetto” ha questo nome perché si compone di tre pilastri normativi fondamentali: (i) il Regolamento (Ue) 2024/1624 (il Single Rulebook), un corpus normativo unico e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che contiene il nuovo cuore della normativa antiriciclaggio; (ii) la VI Direttiva Antiriciclaggio, Direttiva (Ue) 2024/1640, che disciplina come gli Stati membri dovranno dare applicazione ad alcuni aspetti non esplicitamente normati dal Regolamento; (iii) il Regolamento (Ue) 2024/1620, che istituisce l’Autorità europea per la lotta al riciclaggio (Amla), con sede a Francoforte e compiti di supervisione sui soggetti obbligati di rilevanza sistemica.

Il pacchetto segna un punto di svolta nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo incidendo in modo trasversale sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti obbligati. L’impatto sull’ordinamento italiano, in particolare, sarà profondo: il D.Lgs. 231/2007 dovrà essere riallineato al Regolamento e alla VI Direttiva – oltre che, ragionevolmente, in parte abrogato – per far spazio a un regime di conformità diretta e uniforme. In altri termini, lo scopo del legislatore Ue è proprio quello di superare le disomogeneità che hanno segnato il precedente sistema di direttive lasciate alla discrezionalità implementativa dei legislatori nazionali.

Single Rulebook e la VI Direttiva

Il Single Rulebook e la VI Direttiva saranno applicabili solo dal 10 luglio 2027, con un’eccezione per gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, per i quali l’applicabilità degli obblighi è posticipata al 10 luglio 2029.

Il Single Rulebook, come già anche il D.Lgs. 231/2007, tocca in modo organico tutti i principali aspetti della disciplina antiriciclaggio, dall’adeguata verifica, all’identificazione del titolare effettivo, fino agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e alla protezione e conservazione dei dati.

Tra le innovazioni più significative, spicca l’allargamento del perimetro dei soggetti obbligati. L’art. 3, par. 3 del Regolamento, infatti, individua quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio una serie di nuovi soggetti che, prima, non erano soggetti agli obblighi: i commercianti di beni di valore elevato (i.e. il settore dell’oreficeria, dell’orologeria, dei veicoli a motore, della nautica e dell’aeronautica); i fornitori di servizi e intermediari di crowdfunding; gli operatori di servizi di migrazione degli investimenti; le “società di partecipazione mista non finanziaria” (ossia, le holding con almeno una controllata che sia un soggetto obbligato); gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche. Tali soggetti, in qualsiasi paese europeo operino (inclusa l’Italia), dovranno dotarsi di strutture interne e procedure idonee a garantire la piena conformità agli obblighi antiriciclaggio.

Inoltre, volendo fornire alcuni esempi significativi per tutti i soggetti obbligati, nuovi e già esistenti, il Regolamento introduce alcune misure di due diligence rafforzata per i grandi patrimoni. I soggetti obbligati dovranno adottare procedure specifiche di adeguata verifica qualora si trovino, nel contesto del rapporto con il cliente, a dover gestire beni di valore superiore o uguale a € 5.000.000 per conto di clienti con patrimonio netto pari a o maggiore di € 50.000.000 (art. 34, par. 5). Tra le misure di adeguata verifica rafforzata rientrano: l’obbligo di attuare procedure di mitigazione dei rischi derivanti dall’offrire al cliente servizi e prodotti “su misura”, l’obbligo di richiedere al cliente informazioni supplementari sull’origine dei fondi, nonché la prevenzione e gestione di possibili conflitti di interessi tra i dirigenti/dipendenti di soggetto obbligato e cliente.

Inoltre, sul piano delle soglie, il Regolamento fissa l’adeguata verifica obbligatoria per tutte le operazioni occasionali di importo maggiore o uguale a € 10.000, abbassando di € 5.000 la soglia ora fissata dal D.lgs. 231/2007 in € 15.000. Tale limite scende tuttavia ulteriormente nel caso in cui l’operazione sia eseguita in contanti: in questo caso, la soglia si abbassa a € 3.000 (art. 19, par. 1 e par. 4).

È tuttavia sul terreno della titolarità effettiva che l’Aml Package introduce le innovazioni di maggiore rilievo. In particolare, il Regolamento ridefinisce i criteri per l’identificazione dei titolari effettivi. Quanto al criterio della proprietà, il Regolamento armonizza il calcolo della proprietà indiretta (e, quindi, l’identificazione della soglia del 25% necessaria per essere considerati titolari effettivi). Con riferimento, invece, al criterio del controllo, il Regolamento consente che il controllo possa realizzarsi non solo mediante una partecipazione societaria ma, anche, genericamente, “con altri mezzi”. Infine, viene meno il criterio residuale ammettendosi che, qualora non possano trovare applicazione i criteri (che saranno concorrenti e non più gerarchici) della proprietà e del controllo, si possa dichiarare l’assenza di un titolare effettivo, fermo restando, comunque, l’obbligo di comunicare i nomi del senior management della società cliente.

La VI Direttiva e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue sono intervenute poi sulla disciplina dei registri dei titolari effettivi, ridefinendo, in particolare, le regole d’accesso: senza restrizioni per le autorità competenti, riconosciuto ai soggetti obbligati per lo svolgimento dell’adeguata verifica, esteso altresì a chi dimostri un “legittimo interesse”. In Italia, il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (in vigore dal 23 luglio 2026) ha già recepito questo aspetto della VI Direttiva, restringendo al pubblico l’accesso al Registro dei titolari effettivi e ampliando il novero autorità abilitate all’accesso. Gli artt. 21-quater e 21-quinquies del D.Lgs. 231/2007 confermano ora espressamente la possibilità di accedere al registro solo previa dimostrazione di un legittimo interesse, funzionalmente connesso alle finalità della disciplina antiriciclaggio, salvo identificare alcune categorie di soggetti per cui tale interesse deve intendersi presunto.

Cosa cambia con l’Aml Package

Anche da questi significativi esempi, emerge chiaramente come l’Aml Package cambierà notevolmente l’approccio dei soggetti obbligati italiani, che dovranno confrontarsi con una normativa nuova, scritta in modo fondamentalmente differente rispetto al D.Lgs. 231/2007 e sulla base di categorie e riferimenti giuridici spesso molto lontani dagli omologhi italiani, in quanto derivanti da sistemi giuridici differenti.

Ciò imporrà al legislatore italiano una revisione organica del D.Lgs. 231/2007 che diventerà, ragionevolmente, una norma maggiormente operativa di attuazione della VI Direttiva, perdendo il proprio carattere di fonte organica della materia antiriciclaggio in Italia. Tale ruolo sarà assunto dal Regolamento, con tutte le conseguenti difficoltà interpretative e applicative che ne conseguiranno.

L’impatto maggiore si avrà, certamente, per i già citati nuovi soggetti obbligati, per i quali l’adeguamento sarà al tempo stesso normativo, organizzativo e culturale, dovendo in relativamente poco tempo dotarsi di strutture e presidi adeguati a garantire il pieno rispetto della normativa antiriciclaggio in tutte le fasi del rapporto con il cliente. La tempistica di entrata in vigore (2027) offre un margine per pianificare gli interventi, ma la portata delle novità impone di avviare, per chi ancora non l’avesse fatto, le necessarie attività preparatorie, secondo un piano strutturato che si articoli, essenzialmente, nei seguenti passaggi chiave: (i) confronto tra procedure attuali e requisiti del Regolamento; (ii) mappatura delle aree di intervento prioritarie e identificazione delle priorità di adeguamento organizzativo e tecnologico; (iii) revisione di policy e procedure interne, e (iv) assunzione e formazione interna di risorse con specifiche competenze in ambito antiriciclaggio.

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