Riceviamo e pubblichiamo a cura di Lucia Maggi, partner di 42 Law Firm
La presa di posizione dell’amministrazione Trump nella causa promossa dal New York Times contro OpenAI segna un passaggio che va ben oltre il singolo contenzioso. Il governo statunitense è intervenuto sostenendo una lettura ampia del fair use applicato all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e collegando esplicitamente la questione alla competitività, all’innovazione e alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il messaggio politico è netto: la disciplina del copyright non viene più considerata soltanto come uno strumento di tutela degli autori e degli editori, ma anche come una delle leve attraverso cui si decide chi potrà guidare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Naturalmente, il deposito del governo non chiude la partita giudiziaria.
Stati Uniti: il fair use resta una valutazione caso per caso
Negli Stati Uniti il fair use resta una valutazione caso per caso e i tribunali dovranno stabilire se, e a quali condizioni, l’utilizzo di opere protette per il training possa essere qualificato come trasformativo. La posizione dell’amministrazione è però significativa perché sposta il baricentro del dibattito: accanto agli interessi dei titolari dei diritti entra apertamente in gioco l’interesse strategico del Paese a non imporre alle proprie imprese tecnologiche vincoli che possano rallentarne lo sviluppo rispetto ai concorrenti globali.
Ue: un’impostazione diversa
È qui che il confronto con l’Unione europea diventa particolarmente interessante. Il diritto europeo parte da un’impostazione diversa. La Direttiva Copyright nel mercato unico digitale prevede, all’articolo 4, un’eccezione per il text and data mining su opere lecitamente accessibili, ma consente ai titolari dei diritti di riservarne espressamente l’utilizzo, anche attraverso strumenti leggibili dalle macchine. In altre parole, il sistema europeo non ruota intorno a una clausola generale e flessibile come il fair use, ma costruisce un equilibrio più analitico tra eccezione, accesso lecito e possibilità di opt-out.
A questo quadro si è aggiunto l’AI Act. Per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, i cosiddetti GPAI, l’articolo 53 impone una policy per il rispetto del diritto d’autore dell’Unione, compreso l’obbligo di individuare e rispettare le riserve di diritti formulate ai sensi della Direttiva DSM, nonché la pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento. È importante però non confondere i piani: l’AI Act non stabilisce, di per sé, che l’addestramento su una determinata opera sia lecito o illecito. Rafforza piuttosto la trasparenza e la compliance, rendendo più concretamente esercitabili i diritti riconosciuti dalla normativa europea sul copyright.
Le due sponde dell’Atlantico sembrano quindi muoversi secondo logiche differenti. Negli Stati Uniti si sta facendo strada l’idea che la flessibilità del fair use possa diventare un vantaggio competitivo per l’industria nazionale dell’AI. L’Europa, invece, tenta di costruire un mercato dell’intelligenza artificiale nel quale l’innovazione debba convivere con regole più strutturate sulla provenienza dei contenuti, sulla riserva dei diritti e sulla trasparenza del training. Non è semplicemente la contrapposizione tra un sistema “libero” e uno “regolato”: entrambe sono scelte industriali, con costi e benefici differenti.
Le conseguenze sono concrete
La divergenza può produrre conseguenze molto concrete. Per gli sviluppatori europei di modelli, un quadro più oneroso sul piano della compliance può tradursi in costi maggiori e in una disponibilità più limitata di dati utilizzabili, soprattutto se gli opt-out diventeranno diffusi ed efficaci. Per editori, autori e altri titolari di diritti, però, quelle stesse regole possono aumentare la capacità di conoscere gli utilizzi delle proprie opere, far valere le riserve e negoziare licenze o forme di remunerazione. La trasparenza, in questo senso, non è un dettaglio burocratico: è una precondizione del potere negoziale.
Il rischio più evidente è quello di un’asimmetria competitiva. Un modello potrebbe essere sviluppato in una giurisdizione che considera ampiamente consentito il training su contenuti protetti e poi essere offerto nel mercato europeo, dove incontra obblighi più stringenti. Proprio per evitare che la localizzazione del training diventi uno strumento di arbitraggio regolatorio, l’AI Act richiede ai fornitori che immettono modelli GPAI sul mercato dell’Unione di dotarsi di una policy conforme al copyright europeo anche quando gli atti rilevanti per l’addestramento sono avvenuti altrove.
Come creare un mercato delle licenze realmente funzionante?
Resta tuttavia aperta la questione economica più difficile: come trasformare la tutela giuridica in un mercato delle licenze realmente funzionante. Se gli strumenti di opt-out sono frammentati, se i dataset rimangono opachi o se i costi di transazione sono troppo elevati, il rischio è che la regolazione protegga formalmente i titolari senza attribuire loro una reale capacità di negoziare. Al contrario, sistemi di licenza standardizzati, repertori affidabili e meccanismi tecnici interoperabili per esprimere la riserva dei diritti potrebbero trasformare il conflitto tra AI e industrie creative in un mercato.
La questione decisiva, dunque, non è scegliere astrattamente tra innovazione e diritto d’autore. È stabilire come distribuire il valore prodotto dall’utilizzo di enormi quantità di opere nella costruzione dei modelli e, contemporaneamente, evitare che la disciplina giuridica diventi un fattore di svantaggio competitivo strutturale. La posizione americana mostra con particolare chiarezza che il copyright è ormai entrato nella politica industriale dell’intelligenza artificiale. L’Europa dovrà dimostrare che un modello più attento ai diritti può essere non soltanto più protettivo, ma anche economicamente sostenibile e competitivo.

