Riceviamo e pubblichiamo. Articolo a cura di Francesca Petronio, partner, e Veronica Rossetti, senior associate, A&O Shearman
Il 22 aprile scorso il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera definitivo alla nuova direttiva sulla lotta contro la corruzione, introducendo un catalogo armonizzato di fattispecie penali – dalla corruzione pubblica e privata al traffico di influenze, dall’appropriazione indebita all’arricchimento illecito – con soglie sanzionatorie minime comuni e obblighi di prevenzione per tutti gli Stati membri. L’Italia, pur disponendo di un quadro normativo strutturato, dovrà intervenire su alcuni fronti critici.
Le nuove fattispecie e le soglie di pena
La Direttiva garantisce che i principali reati di corruzione siano definiti e trattati in modo analogo in tutta l’Ue e impone a ogni Stato membro di perseguire penalmente corruzione pubblica e privata, appropriazione indebita, traffico di influenze, arricchimento derivante da corruzione ed esercizio illecito di funzioni pubbliche.
In tema di sanzioni, fissa livelli minimi delle pene massime: almeno 5 anni di reclusione per la corruzione pubblica, almeno 4 anni per appropriazione indebita e arricchimento, almeno 3 anni per corruzione privata e traffico di influenze.
Accanto alla reclusione, gli Stati dovranno prevedere misure aggiuntive quali sanzioni pecuniarie, destituzione, interdizione dai pubblici uffici o dall’attività imprenditoriale, esclusione dai finanziamenti pubblici e pubblicazione della sentenza. Le condotte di appropriazione indebita con vantaggio o danno inferiore a 10mila euro potranno essere escluse dalla rilevanza penale.
Responsabilità degli enti: le nuove soglie di fatturato
La Direttiva estende la responsabilità alle persone giuridiche per reati commessi a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte se resi possibili da carenze di vigilanza. Le sanzioni pecuniarie devono essere proporzionate alla gravità della condotta e alla situazione finanziaria dell’ente, e il loro livello massimo non può essere inferiore al 5% del fatturato mondiale totale (o 40 milioni di euro) per corruzione e appropriazione indebita, e al 3% (o 24 milioni di euro) per traffico di influenze, intralcio alla giustizia e arricchimento. Tra le circostanze attenuanti per gli enti figurano l’adozione di efficaci programmi di conformità e la comunicazione rapida e volontaria del reato alle autorità.
Tre nodi aperti per l’Italia
Traffico di influenze: un perimetro da ampliare. La Direttiva qualifica come reato sia la promessa o concessione di un indebito vantaggio per esercitare un’influenza impropria su un funzionario pubblico, sia la condotta speculare di chi sollecita o riceve tale vantaggio, a prescindere dall’esito dell’influenza. Il diritto italiano dovrà quindi eliminare il requisito della “relazione esistente”, ampliare la nozione di “vantaggio” oltre il beneficio economico e chiarire che il reato si configura anche quando l’influenza non è reale o non ha prodotto risultati.
Il nodo dell’abuso del potere pubblico. L’impatto politicamente più sensibile riguarda l’obbligo di incriminare l’esercizio illecito di funzioni pubbliche, definito dalla Direttiva come la violazione grave e intenzionale della legge da parte di un funzionario, per azione od omissione. Si tratta del nucleo centrale del previgente “abuso d’ufficio”, abrogato nell’agosto 2024. Il reato di “indebita destinazione di beni” (art. 314-bis c.p.), introdotto quasi contestualmente, copre soltanto le condotte distrattive di denaro o cose mobili, lasciando privi di tutela penale i provvedimenti illegittimi e la mancata astensione in conflitto di interessi.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2025, ha riconosciuto gli «indubbi vuoti di tutela penale» derivanti dall’abolizione. La Direttiva riapre dunque un dibattito che il legislatore riteneva chiuso.
Sanzioni alle imprese: il divario più evidente. Il d.lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità da reato per le società italiane o operanti in Italia, stabilisce sanzioni pecuniarie calcolate “per quote” (da 258 a 1.549 euro ciascuna), sganciate dal fatturato: per il traffico di influenze, ad esempio, la sanzione massima è oggi di circa 310.000 euro. Un importo incompatibile con le soglie europee del 5% del fatturato mondiale (40 milioni di euro). Per le grandi imprese italiane, il passaggio a un sistema ancorato al fatturato comporterà un innalzamento esponenziale del rischio economico.
Prevenzione e tempi di recepimento
La Direttiva impone inoltre obblighi di prevenzione: strategie nazionali anticorruzione aggiornate periodicamente, organismi indipendenti di controllo, valutazioni del rischio, regole su conflitti di interesse e trasparenza nel finanziamento della politica. Il termine per il recepimento è di 24 mesi dall’entrata in vigore, esteso a 36 mesi per le disposizioni su valutazione dei rischi e strategie nazionali. Per l’Italia la sfida è duplice: colmare i vuoti normativi – in primis sull’esercizio illecito di funzioni pubbliche – e adeguare l’apparato sanzionatorio per gli enti, scongiurando il rischio di una procedura di infrazione. Il punto di partenza fissato da Bruxelles impone sin d’ora un affinamento del sistema anticorruzione italiano.
