Responsabilità delle piattaforme online su un prodotto difettoso: cosa cambia con la direttiva Ue

Ecco le nuove regole Ue per le piattaforme online responsabili dei prodotti difettosi, inclusi software e servizi digitali
5 giorni fa
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L’Unione europea ha annunciato nuove regole per la responsabilità dei prodotti. Garantire maggiore sicurezza per i consumatori nell’era digitale e a promuovere un’economia sostenibile sono alla base della direttiva.

In sintesi, il nuovo quadro normativo aggiorna la legge sulla responsabilità dei proprietari di piattaforme, tra altre cose, tenendo conto delle caratteristiche digitali dei prodotti e del crescente approccio circolare dell’economia.

Sicurezza dei prodotti

Le nuove regole prevedono che le aziende garantiscano la sicurezza dei loro prodotti, che spaziano da dispositivi smart a elettrodomestici.

La direttiva, infatti, stabilisce regole comuni sulla responsabilità degli operatori economici per i danni causati da prodotti difettosi e sulla compensazione per tali danni. L’obiettivo è garantire un alto livello di protezione per i consumatori, contribuendo al contempo al corretto funzionamento del mercato interno, armonizzando le norme nazionali.

Una delle principali novità è l’ampliamento della definizione di prodotto, che ora include anche il software, i file di produzione digitale e i servizi digitali integrati. Questo significa che i produttori di software e i fornitori di servizi digitali possono essere ritenuti responsabili per danni causati da difetti nei loro prodotti. La direttiva chiarisce che il software è considerato un prodotto ai fini della responsabilità senza colpa, indipendentemente dalla modalità di fornitura o utilizzo. Tuttavia, le informazioni contenute nei file digitali, come i file multimediali o gli e-book, non sono considerate prodotti.

Software open source

Un altro aspetto rilevante riguarda il software open source. La direttiva non si applica al software open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale. Tuttavia, se tale software viene integrato in un prodotto commerciale, il produttore del prodotto può essere ritenuto responsabile per eventuali difetti. Questo approccio mira a non ostacolare l’innovazione e la ricerca, garantendo al contempo la protezione dei consumatori.

Accesso alle prove

La direttiva introduce misure per facilitare l’accesso dei consumatori alle prove necessarie per dimostrare la responsabilità del produttore. I tribunali nazionali potranno richiedere la divulgazione di informazioni rilevanti da parte dei produttori, garantendo al contempo la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. Questo è particolarmente importante in un contesto di crescente complessità tecnica e scientifica, dove i consumatori possono trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori.

Compensazione per danni

La direttiva prevede, inoltre, il diritto al risarcimento per danni materiali e non materiali, inclusi i danni psicologici riconosciuti e certificati a livello medico. Inoltre, i danni ai dati digitali, come la distruzione o la corruzione di file, sono inclusi nelle categorie di danni risarcibili.

Questo riconosce l’importanza crescente dei beni intangibili e la necessità di proteggere i consumatori anche in questo ambito.

Aggiornamenti software e sicurezza

Un altro punto cruciale riguarda gli aggiornamenti software. I produttori sono tenuti a fornire aggiornamenti software necessari per mantenere la sicurezza dei prodotti. La mancata fornitura di tali aggiornamenti può comportare la responsabilità del produttore per eventuali danni causati da vulnerabilità di sicurezza.

Modifiche sostanziali ai prodotti

La direttiva considera come “nuovi prodotti” quelli che subiscono modifiche sostanziali dopo essere stati immessi sul mercato. Chi effettua tali modifiche può essere ritenuto responsabile per eventuali difetti introdotti. Questo include anche le modifiche apportate tramite aggiornamenti software o l’apprendimento continuo di sistemi di intelligenza artificiale. In questo modo, si garantisce che i prodotti rimangano sicuri e conformi alle normative anche dopo essere stati modificati.

Responsabilità degli operatori economici

La responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi può ricadere su diversi operatori economici, tra cui produttori, importatori, rappresentanti autorizzati e fornitori di servizi di adempimento. Se nessuno di questi soggetti può essere identificato, la responsabilità può ricadere sui distributori. Le piattaforme online che permettono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i commercianti possono essere ritenute responsabili come i distributori, se presentano il prodotto in modo tale da far credere ai consumatori che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un commerciante sotto la sua autorità.

Periodo di prescrizione e scadenza

La direttiva prevede un periodo di prescrizione di tre anni per l’avvio delle procedure di risarcimento, a partire dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico responsabile.

Il diritto al risarcimento si estingue dopo dieci anni dall’immissione sul mercato del prodotto difettoso, salvo che la persona danneggiata non abbia avviato una procedura legale entro tale termine. In caso di lesioni personali con sintomi a lungo termine, il periodo di scadenza può essere esteso a 25 anni.

La nuova direttiva rappresenta un passo significativo verso una maggiore armonizzazione delle regole sulla responsabilità per prodotti difettosi nell’Ue, offrendo una protezione più robusta ai consumatori e promuovendo un mercato interno più equo e competitivo. Le nuove disposizioni tengono conto delle evoluzioni tecnologiche e delle nuove dinamiche economiche, garantendo che i consumatori siano adeguatamente protetti in un contesto sempre più complesso e interconnesso.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepirla nel diritto nazionale.