Più facile rimpatriare, più difficile sottrarsi a un ordine di rimpatrio. Con il via libera definitivo del Consiglio Ue del 1° ottobre, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri sostituisce la direttiva del 2008 e introduce un quadro comune direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le nuove regole rafforzano gli obblighi per chi deve lasciare l’Unione, introducono un ordine europeo di rimpatrio, ampliano i margini sul trattenimento e consentono la creazione di return hubs in Paesi terzi. Tra le garanzie richiamate per questi accordi compaiono i diritti fondamentali, gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non-refoulement, cioè il divieto di trasferire una persona verso un Paese in cui rischi persecuzioni, tortura o altri trattamenti vietati. Non c’è invece un riferimento autonomo al diritto d’asilo.
Nelle stesse ore, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta proprio sulla fase che precede un eventuale rimpatrio. Nella causa C-249/25, Jilin, ha stabilito che l’esame di una domanda di protezione internazionale non può essere sospeso automaticamente e in modo generalizzato solo perché il richiedente beneficia già della protezione temporanea.
La riforma parte da un dato che Bruxelles considera strutturale: circa due persone su tre tra quelle a cui viene ordinato di lasciare l’Unione non partono effettivamente. Il nuovo sistema introduce regole comuni su obblighi, riconoscimento delle decisioni, trattenimento e rimpatrio.
Chi riceve una decisione di rimpatrio dovrà collaborare con le autorità, fornire le informazioni necessarie all’identificazione e contribuire al rilascio dei documenti di viaggio. La mancata cooperazione potrà comportare la perdita di alcuni benefici, sanzioni economiche e, dove previsto dal diritto nazionale, anche conseguenze penali.
Arriva inoltre un ordine europeo di rimpatrio. Gli elementi essenziali delle decisioni nazionali saranno inseriti in un formato comune, così da facilitarne il riconoscimento negli altri Stati membri. In una prima fase il riconoscimento resterà volontario; dopo tre anni la Commissione potrà proporre di renderlo obbligatorio.
Per le persone considerate un rischio per la sicurezza il regolamento consente misure più severe, compresi divieti d’ingresso senza una durata prestabilita, purché giustificati e proporzionati, e periodi di trattenimento superiori ai 24 mesi.
Return hubs fuori dall’Ue
La novità più rilevante riguarda la possibilità di trasferire in Paesi terzi persone che hanno già ricevuto una decisione di rimpatrio. Per creare un return hub servirà un accordo con lo Stato interessato, che dovrà rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e il diritto internazionale. I minori non accompagnati sono esclusi.
Il regolamento richiama espressamente anche il principio di non-refoulement. Il diritto d’asilo non compare invece come garanzia autonoma tra le condizioni specificamente previste per questi accordi.
La ragione sta nel momento in cui entrano in gioco i return hubs: riguardano persone che hanno già ricevuto una decisione di rimpatrio, quindi una fase successiva rispetto all’esame della domanda di protezione internazionale.
La differenza emerge anche dal confronto con altri modelli europei. Il protocollo Italia-Albania ha coinvolto anche procedure collegate all’esame delle richieste di asilo e alla classificazione dei Paesi di origine sicuri, con un contenzioso arrivato fino alla Corte di giustizia. Anche la Grecia si è mossa in anticipo sul terreno dei return hubs, prevedendo trasferimenti in Paesi terzi dopo il rigetto delle domande e puntando a rendere operativi i primi centri dal 2027.
Il nuovo Patto su migrazione e asilo ha inoltre modificato il quadro sui Paesi sicuri e sulle procedure accelerate, intervenendo sulla fase che precede un eventuale rimpatrio.
La sentenza della Corte sul diritto d’asilo
La causa Jilin riguarda un cittadino cinese di origine uigura arrivato nei Paesi Bassi nel marzo 2022 con la moglie ucraina e il figlio. Dopo aver presentato domanda d’asilo, l’uomo aveva ottenuto anche la protezione temporanea prevista per gli sfollati dall’Ucraina e per alcune categorie di familiari. Le autorità olandesi avevano quindi sospeso l’esame della sua domanda di protezione internazionale fino alla fine del regime temporaneo.
La Corte di giustizia ha stabilito che questo automatismo non è compatibile con il diritto Ue. Protezione temporanea e protezione internazionale restano due strumenti distinti. La prima garantisce una tutela immediata in presenza di afflussi massicci; la seconda richiede l’esame individuale della situazione del richiedente. Il fatto che una persona benefici già della protezione temporanea non consente quindi di congelare automaticamente la sua domanda d’asilo.
Il diritto europeo permette comunque proroghe e differimenti quando esistono ragioni oggettive. Se un numero molto elevato di domande arriva in poco tempo e l’amministrazione non riesce materialmente a rispettare i termini, può scaglionare l’esame delle pratiche o stabilire priorità. Il limite riguarda il carattere automatico e generalizzato della sospensione: il ritardo deve essere collegato a difficoltà concrete e alle misure necessarie per affrontarle, non allo status del richiedente.
La stessa direttiva sulle procedure consente, in presenza delle condizioni previste, di prorogare i termini di esame di nove mesi, e in casi debitamente motivati di altri tre. In alcune situazioni di incertezza temporanea nel Paese d’origine, la decisione può arrivare fino a 21 mesi. Quello che la Corte esclude è che questi margini diventino un congelamento indistinto delle domande.

