Piattaforme digitali e nuove regole Iva: in Europa arriva una rivoluzione per alloggi brevi e trasporto passeggeri

Airbnb, Uber e le altre dovranno riscuotere e versare l’Iva quando i fornitori reali non lo fanno. Una misura che trasforma il settore, ma le aziende sono pronte a questa sfida?
3 settimane fa
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Pubblichiamo un intervento di Serena Pietrosanti, Head of Tax – Italy, e Mariateresa Soave Carparelli, Associate del dipartimento Tax, dello studio legale Hogan Lovells

Con l’avvento dell’economia digitale, l’UE ha avvertito l’esigenza di un intervento di armonizzazione e coordinamento delle politiche fiscali degli Stati Membri, confluito nel c.d. “Pacchetto ViDA” (Vat in the digital area), proponendosi di utilizzare la digitalizzazione al servizio delle attività di riscossione e controllo in ambito IVA e di limitare la disparità di trattamento ai fini di tale imposta.

Serena Pietrosanti

Il settore ricettivo e quello del trasporto di persone, quali maggiori settori dell’economia delle piattaforme – dopo quelle delle vendite a distanza, già disciplinato con Direttiva Ue 2017/2455, come modificata dalla Direttiva Ue 2019/1995 – hanno evidenziato più di altri una distorsione della concorrenza in virtù dell’ingresso sul mercato di nuovi player che, sfruttando le economie di scala e l’effetto rete, operano senza applicare l’Iva sui servizi resi (perché privati non soggetti passivi o piccole imprese aderenti al regime speciale Iva), con un vantaggio competitivo, anche sui prezzi offerti, rispetto agli operatori tradizionali (società alberghiere e di noleggio con conducente) che sono invece soggetti passivi dell’imposta.

Per arginare tale fenomeno, dal 1° luglio 2028 (e comunque entro il 1° gennaio 2030) il Pacchetto ViDA chiede nuovamente alle piattaforme digitali di scendere in campo e ne amplia il ruolo, nonché gli obblighi di compliance, nell’attività di riscossione dell’Iva sui servizi di alloggio breve (fino a 30 notti) e di trasporto su strada di passeggeri.

L’azione dell’UE

Il Pacchetto ViDA comprende un progetto di direttiva, un progetto di regolamento e un progetto di regolamento di esecuzione, che apportano modifiche per l’era digitale, rispettivamente, alla Direttiva 2006/112/Ce (“Direttiva Iva”) sulle norme sostanziali Iva, al Regolamento Ue 904/2010 sugli accordi di cooperazione amministrativa e al Regolamento di esecuzione Ue 282/2011 sugli obblighi dichiarativi relativi a taluni regimi Iva.

Al termine di un dialogo politico durato ben due anni, il Consiglio ha consacrato il Pacchetto ViDA con l’accordo unanime raggiunto il 5 novembre 2024. In sede di consultazione, il 12 febbraio 2025 il Parlamento ha poi approvato senza emendamenti le nuove norme, la cui entrata in vigore è subordinata all’adozione formale del Consiglio e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue.

Le nuove regole rappresentano una soluzione di compromesso per soddisfare le preoccupazioni di alcune delegazioni rispetto all’ampliamento del ruolo delle piattaforme digitali e ai conseguenti oneri amministrativi, unitamente alle richieste di una maggiore flessibilità per tener conto delle specificità nazionali.

Mariateresa Soave Carparelli

Cosa cambia per le piattaforme

Il perno delle novità Iva nel settore degli alloggi brevi e del trasporto su strada di persone consiste nell’assunzione, da parte della piattaforma digitale, del ruolo di c.d. “fornitore presunto” quando il fornitore del servizio facilitato non comunica alla piattaforma un numero di identificazione Iva valido e non dichiara che applicherà l’Iva.

Lo schema del fornitore presunto è una fictio iuris che sdoppia la prestazione principale in due distinte prestazioni (fittizie), in cui la piattaforma digitale interviene dapprima in qualità di ricevente la prestazione da parte del fornitore “reale” e poi in qualità di fornitore “presunto” della medesima prestazione nei confronti del cliente finale.

La prima prestazione (resa fittiziamente alla piattaforma) viene espressamente qualificata come esente, mentre la seconda (resa fittiziamente dalla piattaforma) soggiace al regime Iva proprio del servizio facilitato, che in relazione alle locazioni brevi viene assimilato ai servizi alberghieri. In sostanza l’Iva sulla prestazione facilitata dalla piattaforma verrà addebitata, dichiarata e versata da quest’ultima quando il fornitore “reale” non applica l’imposta, garantendo così la parità di trattamento rispetto ai servizi resi offline.

Di assoluto rilievo anche l’armonizzazione del luogo di tassazione del servizio di facilitazione reso dalla piattaforma a soggetti non passivi Iva che, al pari dei servizi di intermediazione, sarà imponibile nel luogo di effettuazione della prestazione principale.

Profili pratici

Il ricorso all’ausilio delle piattaforme in ambito Iva si spiega in virtù dell’idoneità dei modelli di business incentrati sulla digitalizzazione a costituire collettori di dati e tracker di transazioni, ma porta con sé importanti conseguenze in termini di responsabilità e di adempimenti a carico delle piattaforme stesse.

L’attivazione della fictio iuris del fornitore presunto si basa infatti su informazioni (valido numero di identificazione Iva e applicazione dell’Iva) fornite alla piattaforma dal fornitore indiretto, che, ove errate, comportano un’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dell’Iva da parte della piattaforma stessa, salvo che questa riesca a dimostrare che non poteva ragionevolmente avere contezza dell’errore.

La piattaforma, in altri termini, funge da garante della qualificazione Iva del fornitore indiretto, e per l’effetto, finisce inevitabilmente per dover agire in veste di ispettore nei confronti dello stesso fornitore, dovendo a tal fine implementare sistemi di compliance estranei al proprio core business.

Si tratta, in definitiva, di un meccanismo che si presta a rivoluzionare l’operatività delle piattaforme digitali, che non sono al momento organizzate per svolgere le verifiche demandate dal Pacchetto ViDA e che dovranno farsi carico, non senza sforzi, di strutturarsi adeguatamente, anche come mezzo di tutela e di contraltare all’incremento della propria responsabilità.