Design europeo, nuova era: cosa cambia con la riforma Ue per aziende e creativi

Layout animati, app, imballaggi e persino l’allestimento di un negozio potranno godere di una protezione rafforzata. Il punto di Alessandra Pannozzo e Gabriella Magnanini (Hogan Lovells)
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Design Ufficio Creativo

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Alessandra Pannozzo e Gabriella Magnanini dello studio legale Hogan Lovells, esperte di diritto della proprietà intellettuale

A distanza di oltre 20 anni dall’introduzione del design comunitario, il legislatore europeo ha finalmente adottato un pacchetto di riforme con l’obiettivo di adeguare l’istituto alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove esigenze del mercato contemporaneo, e di armonizzare le legislazioni dei Paesi membri.

Entrato in vigore l’8 dicembre 2024, il Design Act si compone di unRegolamento, che modifica la disciplina del design comunitario (ora definito “disegno o modello dell’Unione Europea”), e di una Direttiva che incoraggia gli Stati membri ad adottare, anche a livello nazionale, norme di contenuto analogo a quelle del Regolamento.

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Gabriella Magnanini

Il Regolamento si applicherà con decorrenza dal 1° maggio 2025, ma alcune disposizioni – che disciplinano aspetti più sostanziali e richiedono, per essere implementate, l’emanazione di un regolamento attuativo – si applicheranno invece dal 1° luglio 2026.

Ci riferiamo, in particolare, alla norma che detta la definizione stessa di “design”, che è stata ampliata sino ad includere “il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche”, rendendo quindi possibile la registrazione di design animati, quali ad esempio il layout di un’app o un’interfaccia grafica di qualsiasi tipo, cruciali nei settori della tecnologia, della moda e dell’automobile. In sintesi, sono stati estesi i confini della protezione a nuove caratteristiche dell’aspetto di un prodotto, con l’obiettivo di soddisfare le mutate esigenze di un mercato in continua evoluzione, dove la distinzione tra prodotti fisici e digitali appare sempre più sfumata. Dal punto di vista pratico, molto dipenderà dalla regolamentazione – ancora in via di definizione – che detterà le modalità per procedere al deposito di questi particolarissimi design e dalla giurisprudenza che si formerà circa il loro ambito di protezione.

E importante segnalare che nella definizione di design sono stati inclusi anche “la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno”, come ad esempio il lay out di una vetrina o l’allestimento di un negozio, e persino “gli imballaggi” e “gli assortimenti di articoli. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di venire incontro alle esigenze del mercato, consentendo agli operatori di sfruttare al meglio un asset fondamentale nella definizione della loro brand identity.

Veniamo ora alle modifiche che si applicheranno dal 1° maggio 2025. Tra le principali, figura senza dubbio l’introduzione del simbolo , che i titolari di disegni dell’Unione Europea potranno apporre sui loro prodotti, come avviene per i marchi registrati® e per le opere protette da diritto d’autore©, così da rendere nota l’esistenza di un titolo registrato a protezione del relativo design. Inoltre, sarà possibile presentare una domanda multipla contenente fino a 50 design anche se aventi ad oggetto prodotti (o parti di prodotto) completamente diversi. Sarà quindi possibile proteggere diversi elementi di un unico prodotto, ad esempio un’automobile, con un’unica registrazione, con conseguente risparmio di costi e maggiore efficienza.

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Alessandra Pannozzo

Sotto un diverso profilo, entrerà in vigore un nuovo regime di tassazione semplificato, ma verranno significativamente aumentate le tasse di rinnovo. Basti pensare che i costi del primo rinnovo aumenteranno da 90 euro a 150 euro, mentre quelli del quarto (ed ultimo) da 180 euro a 700 euro. E’ quindi raccomandabile che i titolari di disegni dell’Unione Europea rinnovino i propri diritti entro il 1° maggio per beneficiare delle attuali tariffe, decisamente più basse.

La riforma affronta anche le sfide poste dalla stampa 3D e dalla contraffazione digitale. Infatti, il titolare di un disegno dell’Unione Europea potrà agire anche nei confronti dei soggetti che abbiano creato, scaricato, copiato, distribuito o comunque fatto uso del software che consente la replicazione 3D del prodotto oggetto di quel design. Sempre da un punto di vista enforcement, al titolare di un disegno dell’Unione Europea è ora attribuito il diritto di bloccare prodotti che rappresentino contraffazione di quel design, anche se solo in transito sul territorio dell’Unione e destinati ad un mercato extra-EU. Uno strumento che potrebbe rivelarsi decisivo nel caso, ad esempio, di merci destinate al mercato inglese.

Da ultimo, vale la pena di accennare ad una norma che è inserita sia nel Regolamento, sia nella Direttiva e che, potenzialmente, avrà un impatto significativo, soprattutto sul mercato automotive. Si tratta della c.d. repair clause, in forza della quale non sono vietate la produzione e la vendita di un “componente di un prodotto complesso” (vale a dire un pezzo di ricambio) identico a quello originale oggetto di un design registrato, a condizione che l’aspetto di quel componente sia determinato dall’aspetto del prodotto complesso di cui fa parte (si pensi alla portiera di una macchina) e che la produzione e la vendita siano effettuate al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso (la macchina) per ripristinarne l’aspetto originario.

In Italia, una previsione simile già esisteva e, secondo l’interpretazione che ne aveva dato la Corte di Giustizia nel 2017, la ‘copia’ del pezzo di ricambio era lecita anche nei casi in cui la forma di quest’ultimo non era imposta dalla forma o dall’aspetto del prodotto complesso di cui faceva parte. La nuova disciplina, quindi, sembra restringere il campo d’azione per i produttori di pezzi di ricambio in Italia, mentre è destinata ad ampliarlo significativamente in altri Paesi europei (ad esempio, in Francia, Portogallo e Austria), dove ad oggi non esiste una previsione analoga. In tali Paesi, tuttavia, la repair clause non sarà operativa sino al 9 dicembre 2032, con riferimento ai design nazionali depositati prima di tale data, sì che il titolare potrà continuare ad impedire la realizzazione e la vendita di pezzi di ricambio identici a quei design.