Cosa sono le clausole di giurisdizione asimmetrica? Sono compatibili con il diritto europeo? Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue) è intervenuta sul punto, lasciando però alcuni interrogativi aperti.
Per capire di cosa si parla, Eurofocus ha raccolto l’intervento di Amilcare Sada, partner, ed Elena Drusian, associate, di A&O Shearman, studio legale internazionale con oltre 4mila avvocati nel mondo.
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In generale, le clausole di giurisdizione asimmetrica prevedono che:
(a) una parte sia vincolata ad adire in via esclusiva le corti di un determinato stato;
(b) l’altra parte sia libera di avviare procedimenti in qualsiasi tribunale competente (“before any other court of competent jurisdiction”).
Tali clausole sono tipiche e solitamente preferite nelle operazioni finanziarie internazionali per la flessibilità che offrono ai Lenders e Dealers, che normalmente beneficiano della parte aperta della clausola.
La validità di tali clausole è stata dibattuta nel tempo: alcune giurisdizioni, come ad esempio la Francia, hanno ritenuto tali clausole invalide per non consentire a tutte le parti di identificare i tribunali avanti i quali potrebbero essere citate in giudizio; altre giurisdizioni, come l’Italia, non hanno aderito a tale orientamento, ritenendo valide le clausole asimmetriche di giurisdizione.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea
La Ggue, scrivono i due avvocati, si è recentemente pronunciata circa la validità delle clausole di giurisdizione asimmetriche ai sensi del diritto europeo, stabilendo che le stesse (i) non sono di contrarie alle norme del Regolamento 1215/2012; (ii) sono valide solo se designano con sufficiente precisione le giurisdizioni alternative in cui possono essere avviati procedimenti.
In particolare, secondo la Corte, le clausole di giurisdizione asimmetriche devono:
1. Designare con sufficiente precisione i tribunali di uno o più Stati membri dell’UE, Svizzera, Islanda o Norvegia (in quanto Stati aderenti alla Convenzione di Lugano del 2007);
2. Identificare fattori oggettivi sufficientemente precisi per consentire al tribunale adito di accertare se ha giurisdizione;
3. Rispettare le competenze speciali applicabili a determinati accordi assicurativi e contratti di consumo e di lavoro.
Implicazioni pratiche della sentenza: la validità della clausola
La decisione, per quanto positiva in termini generali di validità delle clausole di giurisdizione asimmetriche, ha sollevato svariate domande circa le clausole in concreto adottate nella prassi finanziaria in termini di: (i) redazione e validità della clausola in questione; (ii) dell’effettivo riconoscimento ed esecuzione delle sentenze pronunciate in virtù della stessa.
In estrema sintesi:
(i) per le clausole di giurisdizione asimmetriche europee, ossia quelle che nella parte esclusiva (a) individuano un giudice di uno Stato Membro, sarà difficile discostarsi dai principi sanciti dalla Cgue con conseguente limitazione della libertà di Lenders e Dealers di scelta del foro;
(ii) per le clausole di giurisdizione asimmetriche inglesi, ossia quelle che nella parte esclusiva (a) individuano le corti inglesi, la questione circa la loro validità non è ad oggi esattamente definita poiché tali clausole non rientrano direttamente nel perimetro dalla decisione della Cgue. Tuttavia, la decisione potrebbe influenzare il modo in cui i tribunali degli Stati Membri valutano la validità di queste clausole, applicando in via analogica i principi previsti per l’interpretazione delle clausole asimmetriche soggette al Regolamento EU 1215/2012.
Implicazioni pratiche della sentenza: il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia
Tale domanda sulla validità della clausola di giurisdizione asimmetrica inglese potrebbe avere anche degli effetti sul riconoscimento delle sentenze inglesi in Italia.
Ad oggi, una sentenza inglese pronunciata in virtù di una clausola di giurisdizione asimmetrica inglese sarebbe riconosciuta ai sensi della legge italiana di diritto privato internazionale (l. n. 218 del 31 maggio 1995). Tra i requisiti previsti per il riconoscimento della sentenza straniera, tale legge prevede che il giudice straniero “poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;”.
Ebbene, se la clausola asimmetrica di giurisdizione dovesse essere ritenuta invalida nella sua interezza, il giudice inglese potrebbe non avere giurisdizione ai sensi del diritto italiano con conseguente mancata soddisfazione del requisito sopramenzionato e mancato riconoscimento della sentenza inglese in Italia.
Conclusioni
Secondo Sada e Drusian, sarà interessante vedere come i giudici degli Stati Membri applicheranno i principi sanciti dalla CGUE rispetto alla validità delle clausole asimmetriche di giurisdizione, soprattutto inglesi, e se tale interpretazione impatterà il riconoscimento delle sentenze pronunciate in virtù delle medesime.
Per il momento, la Cgeu ha sicuramente reso la redazione e negoziazione delle clausole di giurisdizione più complessa. Le parti dovranno valutare caso per caso se i vantaggi percepiti di una clausola di giurisdizione asimmetrica superano i rischi di una possibile pronuncia di invalidità, parziale o totale. In tal senso, non escludiamo che il mercato si orienti, almeno per ora, su clausole di giurisdizione esclusiva o clausole arbitrali, in particolare dove il tribunale designato si trova in una giurisdizione che è parte della Convenzione dell’Aia del 2005 o della Convenzione di New York.