Clima, l’Ue fissa il taglio del 90% delle emissioni al 2040

Via libera definitivo del Parlamento alla modifica della legge sul clima: crediti internazionali fino al 5%, rimozioni permanenti nel perimetro ETS e rinvio dell’ETS2 al 2028
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Emissioni Gas Serra

L’Unione europea fissa il 2040 come nuova frontiera climatica con un taglio del 90% delle emissioni nette rispetto ai livelli del 1990. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la modifica alla legge europea sul clima, con 413 voti favorevoli, 226 contrari e 12 astensioni, introducendo un obiettivo intermedio vincolante che ridefinisce l’architettura della transizione verso la neutralità del 2050.

Il voto chiude un negoziato politico con il Consiglio e inserisce nel regolamento Ue 2021/1119 un traguardo che diventa parametro giuridico per tutte le politiche energetiche, industriali e fiscali del prossimo quindicennio. Il nuovo assetto non si limita a fissare una soglia percentuale: disciplina flessibilità, crediti internazionali, rimozioni permanenti di carbonio e tempi di avvio dell’ETS2, ridisegnando l’equilibrio tra ambizione climatica e competitività industriale.

Il 90% al 2040 nella legge europea sul clima

La modifica approvata inserisce all’articolo 4 del regolamento un nuovo paragrafo che stabilisce che “il traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040”. Il riferimento alle emissioni nette conferma che il calcolo include sia le riduzioni lorde sia gli assorbimenti, naturali e tecnologici.

Il testo richiama espressamente il percorso già delineato dalla legge sul clima: neutralità climatica entro il 2050 e riduzione di almeno il 55% entro il 2030. L’obiettivo 2040 si colloca come tappa intermedia obbligatoria, coerente con quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento del 2021 e con la necessità di definire una traiettoria post-2030. Nei considerando si ricorda che la Commissione aveva raccomandato un traguardo di riduzione netta del 90% sulla base del parere del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e di una valutazione d’impatto dettagliata.

L’impianto normativo collega il nuovo target a un riesame complessivo della legislazione climatica ed energetica. Il paragrafo 4 dell’articolo 4 prevede che la Commissione riesamini la pertinente legislazione dell’Unione per conseguire il traguardo 2040 e l’obiettivo di neutralità, “sulla base di valutazioni d’impatto dettagliate”, considerando l’adozione delle misure necessarie. L’obiettivo non resta dunque isolato, ma diventa perno di una revisione sistemica del pacchetto clima-energia.

Flessibilità, crediti internazionali e rimozioni

Accanto al vincolo del 90%, il regolamento introduce margini di flessibilità che incidono direttamente sulla qualità delle riduzioni. A partire dal 2036, è previsto “un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità, pari al massimo al 5 % delle emissioni nette dell’Unione nel 1990”, al traguardo climatico per il 2040. In termini operativi, ciò corrisponde a una riduzione netta interna dell’85%, con il restante 5% coperto da crediti generati ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.

Il testo dettaglia criteri stringenti per l’utilizzo di tali crediti: integrità ambientale, assenza di doppio conteggio, addizionalità, permanenza, metodologie rigorose di monitoraggio e verifica, garanzie sui diritti umani e benefici collaterali economici e sociali. È previsto inoltre un periodo pilota tra il 2031 e il 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità. La disciplina lega l’uso dei crediti a partenariati strategici e alla leadership tecnologica europea.

Un secondo elemento riguarda il ruolo delle rimozioni permanenti di carbonio. Il regolamento prevede che, nel quadro della revisione della direttiva 2003/87/CE, la Commissione elabori incentivi per includere assorbimenti permanenti – come BioCCS e DACCS – nel sistema ETS per compensare le emissioni residue difficili da abbattere. Il settore LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) viene riconosciuto come centrale nella bioeconomia sostenibile e circolare, ma con un richiamo alle incertezze legate alla struttura per età delle foreste, alla variabilità naturale e agli effetti dei cambiamenti climatici sugli assorbimenti. La riduzione delle emissioni lorde resta prioritaria, integrata dall’aumento degli assorbimenti.

Le leve di attuazione

Sul piano operativo, il regolamento interviene anche sui tempi di avvio del nuovo sistema di scambio delle quote per edifici e trasporto stradale. L’operatività dell’ETS2 è rinviata al 2028, con applicazione delle norme di salvaguardia previste dalla direttiva 2003/87/CE. La decisione risponde alla necessità di garantire una transizione ordinata verso il nuovo mercato del carbonio per settori finora esclusi, in un contesto di prezzi energetici elevati e tensioni geopolitiche.

Il regolamento introduce inoltre un meccanismo di revisione periodica. A decorrere da un anno dopo l’adozione e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici e delle sfide per la competitività globale dell’Unione. La relazione può essere accompagnata da proposte legislative, inclusa la modifica del traguardo 2040 qualora gli assorbimenti naturali risultassero significativamente inferiori a quanto necessario.

Il quadro post-2030 dovrà integrare una serie di elementi elencati nel testo: efficienza in termini di costi, neutralità tecnologica, accessibilità e sicurezza dell’energia, sostegno alle industrie ad alta intensità energetica e alle PMI, prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni, equità tra Stati membri, impatti socioeconomici e occupazionali. La Commissione è chiamata a preparare valutazioni d’impatto dettagliate, considerando anche il contesto geopolitico e la necessità di rafforzare la capacità industriale e difensiva dell’Unione. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.