Assegno unico per figli a carico. Perché Roma si scontra con Bruxelles

La Commissione Europea accusa l'Italia di violare i diritti dei lavoratori mobili con il nuovo sistema di prestazioni familiari
4 mesi fa
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La Commissione Europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per presunte violazioni dei diritti dei lavoratori mobili provenienti da altri Stati membri dell’UE, relativi all’accesso alle prestazioni familiari. Questo passaggio evidenzia un’importante questione di diritto dell’Unione e un test cruciale per la coesione e l’uguaglianza del mercato unico europeo.

Il regime contestato

Nel marzo 2022, l’Italia ha implementato l’”Assegno unico e universale per i figli a carico“, un sistema di prestazioni familiari destinato a sostenere le famiglie con figli a carico. Tuttavia, il nuovo regime prevede che i lavoratori mobili dell’UE, ovvero coloro che lavorano in Italia ma risiedono altrove, non possano beneficiare dell’assegno se non risiedono in Italia per almeno due anni o se i loro figli non risiedono in Italia.

La Commissione Europea sostiene che tali requisiti violano i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea. Il problema centrale è che il sistema italiano introduce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili, impedendo loro di accedere alle prestazioni familiari, anche se contribuiscono allo stesso modo al sistema di sicurezza sociale e pagano le stesse tasse dei lavoratori locali.

Le normative dell’Ue in discussione

Il contenzioso si basa su diverse norme e principi chiave del diritto dell’Unione Europea:

  1. l’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce il divieto di discriminazione dei cittadini dell’UE basata sulla cittadinanza, garantendo loro pari opportunità di accesso all’impiego e condizioni di lavoro in tutti gli Stati membri;
  2. il regolamento (UE) n. 492/2011dettaglia i diritti dei lavoratori mobili dell’UE, specificando che devono beneficiare degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, comprese le prestazioni familiari;
  3. il regolamento (CE) n. 883/2004 regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri r-e prevede che i lavoratori mobili dell’UE abbiano diritto alle stesse prestazioni familiari dei cittadini dello Stato membro in cui lavorano, inclusi i diritti per i figli a carico residenti in un altro Stato membro.

La reazione della Commissione e il procedimento legale

La Commissione Europea ha avviato il procedimento legale contro l’Italia dopo un processo di consultazione che ha incluso l’invio di una lettera di costituzione in mora nel febbraio 2023 e un parere motivato nel novembre 2023. Nonostante questi interventi, la risposta dell’Italia non ha soddisfatto pienamente la Commissione, che ha quindi deciso di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il deferimento alla Corte di Giustizia rappresenta un passaggio significativo. Se la Corte dovesse confermare la violazione, l’Italia potrebbe essere obbligata a modificare il proprio regime di prestazioni familiari per allinearsi con le normative dell’UE e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori mobili.

Implicazioni per il mercato del lavoro e i diritti dei lavoratori

Questo caso mette in luce le sfide legate alla coesione del mercato unico europeo e alla protezione dei diritti dei lavoratori mobili. La decisione della Corte di Giustizia avrà implicazioni significative non solo per l’Italia, ma anche per altri Stati membri che potrebbero avere regimi di prestazioni familiari simili.

La questione solleva importanti interrogativi sul bilanciamento tra le politiche nazionali e le normative europee, e sulla necessità di garantire un trattamento equo per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro residenza o cittadinanza. In ultima analisi, il caso sottolinea l’importanza di mantenere una forte integrazione e coerenza all’interno dell’Unione Europea per assicurare che i principi di parità e non discriminazione siano rispettati in tutte le sue politiche e pratiche.