La Commissione europea ha stabilito che alcune misure dello Stato italiano a favore di Cineca, consorzio senza scopo di lucro che include il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), università italiane e altre istituzioni pubbliche, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi della normativa Ue.
La decisione arriva a conclusione di un’indagine avviata nel marzo 2021, che ha esaminato la natura dei finanziamenti pubblici concessi a Cineca e il loro utilizzo.
L’indagine Cineca
L’inchiesta si è concentrata su tre aspetti principali: i finanziamenti pubblici annuali, i pagamenti da parte delle università italiane e le ripercussioni del ruolo di Cineca sulla concorrenza. Sotto il primo aspetto, si sono analizzati i finanziamenti che Cineca riceve dal 2004 per la fornitura di servizi di tecnologia dell’informazione (It) al Ministero dell’Università e della Ricerca. Servizi per cui le università hanno remunerato Cineca con fondi pubblici. Da qui l’indagine della Commissione per verificare se il consorzio avesse utilizzato i fondi pubblici ricevuti per sovvenzionare attività economiche in mercati competitivi, potenzialmente danneggiando altri operatori del settore.
La decisione della Commissione
Al termine dell’indagine, la Commissione ha concluso che:
- Cineca non ha ricevuto vantaggi selettivi indebiti: i fondi pubblici ricevuti non hanno alterato la concorrenza nel mercato unico, poiché Cineca opera principalmente come entità senza scopo di lucro e fornisce servizi a beneficio della collettività;
- Non ci sono stati incroci con attività economiche: i finanziamenti pubblici non sono stati utilizzati per sovvenzionare attività economiche in concorrenza con altri operatori;
- Le attività rientrano nella sfera pubblica: i servizi forniti da Cineca al Mur e alle università italiane sono considerati parte delle attività istituzionali e non si configurano come operazioni di mercato.
Questa decisione è un segnale positivo per i consorzi universitari e le istituzioni di ricerca in Europa, spesso destinatari di finanziamenti pubblici per promuovere innovazione e sviluppo tecnologico.
Aiuti di Stato: cosa dice il diritto Ue
Le regole europee sugli aiuti di Stato sono disciplinate dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Tfue) al fine di garantire l’equa concorrenza tra le aziende.
Un aiuto di Stato si configura quando un governo o un ente pubblico fornisce supporto finanziario a un’impresa o a un’organizzazione che: opera nel mercato unico; riceve un vantaggio economico selettivo che non sarebbe disponibile nelle normali condizioni di mercato; distorce o minaccia di distorcere la concorrenza.
Chiaramente, non tutti i finanziamenti pubblici sono vietati (vedasi la storia della Fiat, e le richieste del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares). Gli aiuti di stati possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti:
- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere alcuni ‘fallimenti del mercato’.
Quali sono le sanzioni?
Quando un aiuto è considerato illegittimo, la Commissione può ordinarne il recupero, inclusi eventuali interessi; imporre sanzioni allo Stato membro e anche avviare procedimenti giudiziari presso la Corte di Giustizia dell’Ue in caso di mancato rispetto delle decisioni. Qualora, poi, siano Paesi terzi a danneggiare le regole di concorrenza, la battaglia si sposta sul piano commerciale. Emblematico è il caso dei dazi che l’Ue ha imposto sulle auto elettriche cinesi: per Bruxelles gli ingenti aiuti di Stato di Pechino alle case automobilistiche del Dragone integrano la fattispecie di concorrenza sleale.