Commissione Ue, i finanziamenti ricevuti da Cineca non sono aiuti di Stato

Chiusa l’indagine sul consorzio senza scopo di lucro che include il Mur, le università e altre istituzioni pubbliche
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Diritto Ue

La Commissione europea ha stabilito che alcune misure dello Stato italiano a favore di Cineca, consorzio senza scopo di lucro che include il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), università italiane e altre istituzioni pubbliche, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi della normativa Ue.

La decisione arriva a conclusione di un’indagine avviata nel marzo 2021, che ha esaminato la natura dei finanziamenti pubblici concessi a Cineca e il loro utilizzo.

L’indagine Cineca

L’inchiesta si è concentrata su tre aspetti principali: i finanziamenti pubblici annuali, i pagamenti da parte delle università italiane e le ripercussioni del ruolo di Cineca sulla concorrenza. Sotto il primo aspetto, si sono analizzati i finanziamenti che Cineca riceve dal 2004 per la fornitura di servizi di tecnologia dell’informazione (It) al Ministero dell’Università e della Ricerca. Servizi per cui le università hanno remunerato Cineca con fondi pubblici. Da qui l’indagine della Commissione per verificare se il consorzio avesse utilizzato i fondi pubblici ricevuti per sovvenzionare attività economiche in mercati competitivi, potenzialmente danneggiando altri operatori del settore.

La decisione della Commissione

Al termine dell’indagine, la Commissione ha concluso che:

  • Cineca non ha ricevuto vantaggi selettivi indebiti: i fondi pubblici ricevuti non hanno alterato la concorrenza nel mercato unico, poiché Cineca opera principalmente come entità senza scopo di lucro e fornisce servizi a beneficio della collettività;
  • Non ci sono stati incroci con attività economiche: i finanziamenti pubblici non sono stati utilizzati per sovvenzionare attività economiche in concorrenza con altri operatori;
  • Le attività rientrano nella sfera pubblica: i servizi forniti da Cineca al Mur e alle università italiane sono considerati parte delle attività istituzionali e non si configurano come operazioni di mercato.

Questa decisione è un segnale positivo per i consorzi universitari e le istituzioni di ricerca in Europa, spesso destinatari di finanziamenti pubblici per promuovere innovazione e sviluppo tecnologico.

Aiuti di Stato: cosa dice il diritto Ue

Le regole europee sugli aiuti di Stato sono disciplinate dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Tfue) al fine di garantire l’equa concorrenza tra le aziende.

Un aiuto di Stato si configura quando un governo o un ente pubblico fornisce supporto finanziario a un’impresa o a un’organizzazione che: opera nel mercato unico; riceve un vantaggio economico selettivo che non sarebbe disponibile nelle normali condizioni di mercato; distorce o minaccia di distorcere la concorrenza.

Chiaramente, non tutti i finanziamenti pubblici sono vietati (vedasi la storia della Fiat, e le richieste del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares). Gli aiuti di stati possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti:

  • consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
  • rappresentano il giusto strumento per correggere alcuni ‘fallimenti del mercato’.

Quali sono le sanzioni?

Quando un aiuto è considerato illegittimo, la Commissione può ordinarne il recupero, inclusi eventuali interessi; imporre sanzioni allo Stato membro e anche avviare procedimenti giudiziari presso la Corte di Giustizia dell’Ue in caso di mancato rispetto delle decisioni. Qualora, poi, siano Paesi terzi a danneggiare le regole di concorrenza, la battaglia si sposta sul piano commerciale. Emblematico è il caso dei dazi che l’Ue ha imposto sulle auto elettriche cinesi: per Bruxelles gli ingenti aiuti di Stato di Pechino alle case automobilistiche del Dragone integrano la fattispecie di concorrenza sleale.

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